PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 589 - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella sulla navigazione o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a otto anni.
      Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è sostituito dal seguente:

      «2. Tutti i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e, comunque, un'ora prima della chiusura dei suddetti

 

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locali, e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre, devono esporre all'entrata, all'interno, all'esterno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

          a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

          b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo».